Legittimo il controllo informatico ex post finalizzato ad accertare l’illecito del dipendente
Con la sentenza n. 13266 depositata ieri, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di controlli a distanza, pronunciandosi su un caso in cui il datore di lavoro aveva posto in essere una verifica informatica diretta ad accertare se il dipendente avesse impiegato il computer per finalità extralavorative (gioco a Free-Cell), nelle quali era stato sorpreso dal direttore tecnico.
Nella specie, il lavoratore aveva in particolare lamentato la violazione della normativa dei controlli a distanza, asserendo che, ai fini della legittimità della verifica effettuata dal datore di lavoro nei suoi confronti, sarebbe stato necessario il previo accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore chiarendo – con riferimento alla disciplina prevista, in tema di controlli a distanza, dall’art. 4 della L. 300/1970 nel testo applicabile ratione temporis, previgente – come “esorbiti dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale: e tanto più se si tratti di controlli posti in essere ex post, ovvero dopo l’attuazione del comportamento addebitato al dipendente, quando siano emersi elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva”.
Secondo la Cassazione, ciò che rileva è che si prescinda dalla “pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti, invece diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti”.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha pertanto escluso la violazione delle garanzie previste dall’art. 4 citato, essendo stato accertato, nel corso del giudizio, che il controllo era stato utilizzato dal datore di lavoro all’esclusivo fine di accertare mancanze specifiche del dipendente, con avvio mirato della verifica informatica ex post rispetto al momento in cui il dipendente era stato sorpreso a giocare a Free-Cell dal direttore tecnico, per giunta in base a un’autorizzazione scritta dello stesso lavoratore.
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