La malattia certificata è sufficiente per differire l’audizione del lavoratore incolpato
Con la sentenza n. 13267 depositata ieri, la Cassazione ha chiarito che l’invio, da parte del dipendente, di un certificato medico, che sia idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro per infermità, è sufficiente per ottenere il differimento dell’incontro richiesto dallo stesso lavoratore per presentare oralmente le sue difese nel corso del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.
Nel caso di specie, si era proceduto al licenziamento del dipendente che aveva domandato di differire, per motivi di salute, l’incontro fissato per la presentazione in forma orale delle sue difese, senza tener conto del certificato medico dallo stesso inviato. All’esito del giudizio di primo grado, il recesso era stato dichiarato illegittimo a causa dell’omessa previa audizione del lavoratore, ma la decisione era stata ribaltata dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado per il motivo, in sintesi, sopra riportato.
Si ricorda che il datore di lavoro ha l’obbligo di sentire oralmente il lavoratore prima di irrogare la sanzione disciplinare. Come però ha precisato la Cassazione in precedenti pronunce, se il datore di lavoro, a seguito della richiesta del lavoratore di essere sentito oralmente, convoca quest’ultimo per una certa data, il lavoratore non può differire l’incontro limitandosi ad addure una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, perché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo quando la stessa risponde a un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. n. 7493/2011), come in caso di malattia certificata secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella sentenza di ieri.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41