Il responsabile del controllo interno di una spa quotata può essere un soggetto esterno
Assonime, nel Caso n. 7/2018, ha precisato che appare legittimo che una società quotata non finanziaria possa nominare un soggetto esterno responsabile della funzione di controllo interno anche indicando direttamente una persona giuridica, che, a sua volta, deve designare la persona fisica che svolge la funzione di responsabile.
E infatti, alla luce delle indicazioni fornite in materia dal Codice di autodisciplina delle società quotate, l’attribuzione a un soggetto esterno del compito di responsabile della funzione di controllo interno può essere conforme a un principio di organizzazione adeguata del sistema di controllo interno.
Le condizioni in presenza delle quali il requisito dell’adeguatezza organizzativa dell’esternalizzazione della funzione di controllo interno si considera soddisfatto dipende dalla sussistenza di idonei requisiti in termini di professionalità, indipendenza e organizzazione.
Requisiti che possono presentarsi anche con riguardo ad una persona giuridica. D’altra parte:
- la circolare 17 dicembre 2013 n. 285 della Banca d’Italia stabilisce, in ambito bancario, che per soggetti terzi cui affidare le funzioni aziendali di controllo si intendono altre banche, società di revisione ovvero organismi associativi di categoria (nel presupposto che, nel caso di soggetti terzi estranei alla società, tali figure possiedano in linea di principio i suddetti requisiti);
- giurisprudenza, dottrina e prassi notarile sono concordi nel ritenere legittima la nomina di una persona giuridica amministratore di una società (in tal caso, la persona giuridica designa un rappresentante persona fisica che eserciti la funzione di amministrazione, la quale non coincide necessariamente con il rappresentante legale, ma deve appartenere all’organizzazione della persona giuridica).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41