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Si guarda al reddito dichiarato ai fini fiscali per l’indennità di maternità della libera professionista

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 maggio 2018

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Con l’interpello n. 4 pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali risponde all’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri con la quale si richiedevano chiarimenti in merito alla disciplina sull’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste.

In particolare, il quesito verte sulla corretta interpretazione dell’art. 70 comma 2 del DLgs. 151/2001 in merito alla base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, nell’ipotesi in cui la lavoratrice rientri in Italia dopo aver svolto la propria attività professionale o aver conseguito il titolo di studio all’estero.

In altre parole, ci si chiede se il reddito professionale sia costituito dall’intero reddito percepito dalla libera professionista ovvero si debba considerare il reddito ridotto ai sensi della L. 238/2010 e dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali comportanti una riduzione della base imponibile ai fini di imposta.

Il Ministero, sentita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architettii liberi professionisti (INARCASSA), ha chiarito che, in base a quanto scritto nell’art. 70 comma 2 del DLgs. 151/2001, il legislatore ha voluto stabilire un nesso logico tra il reddito fiscale e quello previdenziale, facendoli coincidere.

Pertanto, il reddito che dovrà essere dichiarato al citato Ente previdenziale, costituente la base di calcolo per l’indennità di maternità, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della L. 238/2010 e dell’art. 10 del DLgs. 147/2015, così come denunciato ai fini fiscali.

Si ricorda che, ai sensi del citato DLgs. 151/2001 l’indennità di maternità INARCASSA è pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

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