ACCEDI
Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Il notaio che controlla la carta di identità e la documentazione della banca non è responsabile

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 maggio 2018

x
STAMPA

Con riferimento agli atti che, come l’atto di mutuo, richiedono la certezza del notaio in ordine all’identità personale delle parti, in assenza di conoscenza personale del soggetto stipulante, il notaio può raggiungere la certezza dell’identità anche al momento dell’attestazione, mediante la valutazione di “tutti gli elementi” atti a formare il suo convincimento, anche di natura presuntiva, da valutare secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia professionali.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza 29 maggio 2018 n. 13362.

In questo contesto, l’esibizione della sola carta di identità potrebbe non essere sufficiente, da sola, alla corretta identificazione della persona fisica (Cass. n. 11767/2017).
Tuttavia, nel caso di specie, il notaio non si era limitato a esaminare la sola carta di identità, ma aveva verificato la corrispondenza dei dati identificativi del mutuatario a quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca per il mutuo.

La Corte ritiene, quindi, contrario a buona fede il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione necessaria alla stipula del mutuo, comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, pretenda il risarcimento del danno da parte del notaio per non aver questi identificato correttamente il mutuatario (pur avendo il notaio utilizzato la documentazione fornita dalla banca stessa).
Così, la Cassazione accoglie in ricorso del notaio, rinviando al questione ad altro giudice perché la decida sulla base dei principi da questa sanciti.

TORNA SU