Regime convenzionale dei dividendi anche per il cash pooling
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 13933 depositata ieri, 31 maggio 2018, che il regime fiscale dei dividendi previsto dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni (nella fattispecie, quella con la Francia) si rende applicabile anche qualora l’importo da corrispondere alla società estera partecipante non sia stato materialmente erogato in quanto compensato con i crediti vantati dalla partecipante stessa verso la società partecipata italiana, con la quale è stato stipulato un contratto di cash pooling.
La decisione della Suprema Corte ha, quindi, riformato il giudizio di secondo grado, secondo il quale i benefici convenzionali avrebbero invece dovuto essere preclusi; secondo la Regionale, infatti, tali benefici sarebbero subordinati alla materiale corresponsione dei dividendi, essendo al contrario irrilevante ai fini fiscali la compensazione nell’ambito del cash pooling. Per la Cassazione, invece, la prova della compensazione effettuata nelle scritture contabili della controllante estera fa piena fede ai fini fiscali. Nel caso specifico, i benefici consistevano nel rimborso del credito d’imposta sui dividendi, previsto dall’art. 10 della Convenzione Italia-Francia.
La giurisprudenza dominante ha escluso tale diritto al rimborso in ragione del doppio beneficio che si ritrarrebbe nei due Stati, ovvero il rimborso del credito in Italia e l’esenzione dei dividendi in Francia (si veda “Doppie esenzioni vietate dalle Convenzioni internazionali” del 7 ottobre 2017); nel caso esaminato dalla sentenza n. 13933/2018 tale diritto è stato invece riconosciuto, riaprendo quindi la questione per gli eventuali giudizi di legittimità ancora pendenti.
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