Premio detassato solo se matura dopo la stipula del contratto aziendale
Per l’Agenzia delle Entrate i criteri di misurazione vanno determinati con ragionevole anticipo rispetto alla produttività futura non ancora realizzata
Con risposta a interpello n. 456/2019, l’Agenzia delle entrate risponde al quesito sollevato da una società in materia di detassazione dei premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali di cui all’art. 1 comma 182 e seguenti della L. 208/2015.
L’Agenzia, riprendendo il quadro normativo, arriva alla conclusione che l’imposta sostitutiva può essere applicata dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) qualora la maturazione del premio e la sua erogazione avvengano successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale.
Si ricorda infatti che la disciplina prevede la possibilità, per il lavoratore, di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10% in luogo dell’IRPEF e relative addizionali (regionali ...
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