Bancarotte documentali da non confondere
Le due fattispecie fraudolente presentano caratteristiche diverse da dimostrare accuratamente
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21861/2024, ha fornito precisazioni in materia di bancarotta fraudolenta documentale da tenere necessariamente in considerazione al fine di approntare una adeguata difesa in giudizio.
Si ricorda, innanzitutto, che la bancarotta in questione è contemplata dall’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42 (oggi, invece, con riguardo alla liquidazione giudiziale, occorre considerare l’art. 322 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019).
Tale fattispecie, peraltro, è da scindere in due distinte ipotesi:
- una a dolo specifico (l’avere “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili”);
- l’altra ...
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