Non è omessa la dichiarazione se è compilato solo il frontespizio
La pronuncia della Cassazione rileva anche ai fini del termine di decadenza del potere impositivo
La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.
Questo è in sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21472 di ieri, 31 luglio 2024, la quale, per contro, ha posto in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante, al fine di consentire al contribuente l’invio di una seconda dichiarazione emendata dall’errore.
La vicenda trae origine da una dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2003, trasmessa telematicamente nel 2004, che era stata compilata solo nel frontespizio, in relazione ai dati identificativi del contribuente. ...