Impugnabile l’indisponibilità delle somme sui conti correnti prima dell’esecuzione del sequestro
La Cassazione, nella sentenza n. 31957/2024, ha precisato che, in caso di contestazione di reati tributari, quando l’indisponibilità delle somme di denaro dell’indagato derivi dalla condotta dell’istituto bancario che – messo sull’avviso dalla Polizia giudiziaria attraverso la richiesta relativa all’esistenza di suoi rapporti – dia esecuzione anticipata al sequestro preventivo, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti a esso riconducibili, gli effetti sono in concreto parificabili a quelli derivanti dalla formale esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorché presenti, non più disponibili.
Di conseguenza, già a partire da questo momento devono ritenersi prodotti gli effetti della misura ablatoria e, di riflesso, deve configurarsi l’interesse dell’indagato a impugnare il provvedimento cautelare.