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Senza operazioni attive, obbligo di rettificare la detrazione IVA

/ REDAZIONE

Martedì, 10 giugno 2025

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Con l’ordinanza del 7 giugno scorso n. 15234, la Cassazione ha affermato che è tenuto a rettificare la detrazione IVA, già esercitata, il soggetto passivo che acquista un bene e, senza averlo destinato all’attività d’impresa, lo attribuisce alla propria sfera personale. Nel caso di specie, il soggetto passivo aveva acquistato un immobile al fine di destinarlo a parcheggio privato ma, a seguito dell’esito di un giudizio amministrativo, non vi era la possibilità di adibire il bene a tale utilizzo essendo l’immobile vincolato a “verde pubblico”. Di qui, la decisione di chiudere la partita IVA e l’emissione di un’autofattura per la cessione dell’immobile, quale autoconsumo.

Tuttavia, la Cassazione ritiene necessaria anche la rettifica della detrazione dell’IVA assolta a monte. A tal fine richiama anche i principi unionali tali per cui il meccanismo di rettifica “costituisce parte integrante del sistema di detrazione dell’IVA istituito da tale direttiva e ha lo scopo di stabilire una relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e l’utilizzo dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette ad imposta a valle. Dall’altro lato, la Corte ha ricordato che, quando beni o servizi acquistati da un soggetto passivo sono utilizzati ai fini di operazioni esenti o non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, non può esservi né riscossione dell’imposta a valle, né detrazione dell’imposta a monte” (si veda, tra le altre, Corte di Giustizia Ue causa C-248/20).

In altri termini, il diritto alla detrazione viene meno qualora si interrompa la relazione “stretta e diretta” tra il diritto alla detrazione dell’IVA assolta “a monte” e la realizzazione di operazioni soggette ad imposta “a valle”, come avvenuto nel caso di specie, emergendo nel caso di specie che “il soggetto passivo interessato non ha più alcuna intenzione di utilizzare i beni d’investimento creati ai fini di operazioni soggette ad imposta, e ciò in maniera definitiva” (Corte di Giustizia Uecausa C-293/21). Risultava dai fatti di causa che all’unica operazione di acquisto (del bene immobile) non aveva fatto seguito lo svolgimento di alcuna operazione soggetta ad IVA e che il soggetto passivo aveva retrocesso il bene a sé stesso, emettendo autofattura, cancellando quindi la partita IVA.

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