La costituzione del litisconsorte pretermesso in appello stoppa l’ordine di integrazione
Non rileva che la costituzione sia avvenuta proprio per far valere il giudicato interno
A seguito del risolutivo intervento delle Sezioni Unite, non ci sono più dubbi sul fatto che se, in violazione dell’art. 53 del DLgs. 546/92, l’appello non viene notificato a tutte le parti del primo grado l’impugnazione non è inammissibile, spettando al giudice di appello, se si tratta di cause inscindibili, disporre l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura civile. Se, invece, si tratta di cause scindibili (art. 332 del codice di procedura civile), viene disposta la notifica dell’impugnazione se nei confronti del litisconsorte pretermesso i termini di impugnazione sono ancora pendenti (Cass. SS.UU. 30 aprile 2024 n. 11676).
In sostanza, se in primo grado hanno partecipato al processo più ...
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