Ai fini NASpI anche le pause imposte dal datore si considerano come giornate di lavoro effettivo
In tema di accesso alla NASpI, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1 comma 171 della L. 207/2024, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19630 depositata ieri, ha ribadito che il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.
I giudici di legittimità hanno inoltre statuito come al fine del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludano, vengano, cioè, neutralizzati, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni (cfr. Cass. nn. 15660/2025, 13529/2025 e 13562/2025; si veda “Diritto alla NASpI anche se la prestazione lavorativa non è eseguita” del 22 maggio 2025).
Detti principi sono stati ribaditi nell’ambito di una controversia che vedeva coinvolto un lavoratore licenziato per riduzione del personale per giustificato motivo oggettivo il 16 maggio 2016; in precedenza, il datore di lavoro, dal 2 giugno 2015 e sino al licenziamento, non aveva consentito al lavoratore di rendere la prestazione, segnando come “ferie” i giorni non lavorati.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso presentato dal lavoratore, evidenziano come le ferie e i riposi rappresentino dei momenti connaturali al rapporto di lavoro, durante la cui fruizione vi è piena vitalità e, quindi, effettività del lavoro stesso. La Corte quindi chiarisce come il lavoro effettivo sia sempre comprensivo di quelle pause periodiche della prestazione lavorativa che, poiché finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla concreta esecuzione delle mansioni.
Ciò vale anche nel caso di specie, in cui si verificava la sospensione del rapporto nel periodo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”, a causa del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione; il rapporto di lavoro, dunque, doveva considerarsi effettivo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 22/2015.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41