Tutto pronto per l’acconto del contributo al SSN entro il 16 novembre
Sono stati istituiti i codici tributo che le compagnie assicurative dovranno utilizzare nel modello F24 Accise
A partire da quest’anno le compagnie assicurative devono versare, a titolo di acconto, una somma pari all’85% del contributo al Servizio sanitario nazionale dovuto per l’anno precedente.
Il contributo, disciplinato dall’art. 334 del DLgs. 209/2005, trova applicazione sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Esso è sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale per ottenere il rimborso delle prestazioni rese ai soggetti danneggiati negli incidenti.
Il contributo è applicato nella misura del 10,5% sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per il relativo importo.
Ogni mese le compagnie assicurative versano le somme dovute sulla base dei premi RC auto e natanti incassati nel mese precedente. In via generale, i versamenti affluiscono all’Erario; qualora, invece, gli intestatari delle carte di circolazione siano residenti in Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il contributo è attribuito al rispettivo ente territoriale. Il versamento mensile deve pertanto essere ripartito tra cinque distinti enti destinatari sulla base del criterio territoriale sopra richiamato.
L’art. 1 comma 771 della L. 199/2025, ha introdotto, per la prima volta, l’obbligo di versare entro il 16 novembre di ogni anno un acconto pari all’85% del contributo dovuto per l’anno precedente. All’indomani dell’introduzione di questa nuova norma ci si domandava se l’acconto dovesse essere calcolato e versato sulla somma complessiva oppure suddiviso in cinque versamenti distinti.
Con la risoluzione n. 37 di ieri, 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una prima risposta operativa istituendo cinque codici tributo separati: 3381, 3382, 3383, 3384 e 3385 per i versamenti degli acconti del contributo al SSN dovuti rispettivamente all’Erario, alla Valle d’Aosta, a Bolzano, a Trento e al Friuli-Venezia Giulia. I codici devono essere utilizzati per il versamento dell’acconto mediante modello F24-Accise.
L’istituzione di codici tributo distinti sembra implicare che anche lo scomputo e l’eventuale gestione delle eccedenze debbano essere effettuati separatamente, aggiungendo un livello di complessità in tutti quei casi in cui si verrà a determinare un’eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto; eventualità tutt’altro che remota, considerato che, nell’ambito dell’imposta sulle assicurazioni, alla cui disciplina rinvia anche quella del contributo al SSN, non è prevista la possibilità di determinare l’acconto su base previsionale.
In termini esemplificativi, qualora il contributo dovuto per il 2025 sia pari a 100, la compagnia dovrà versare entro il 16 novembre 2026 un acconto pari a 85, scomputabile dai successivi versamenti a partire dal mese di febbraio 2027.
Tuttavia, se nel 2027 l’acconto si rivelasse eccedente, le compagnie si troverebbero con un credito da riportare in avanti oppure da chiedere a rimborso. Ma, stando a quanto riportato nel quadro AS del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, gli eventuali crediti vantati nei confronti degli enti diversi dall’Erario sembrerebbero dover essere richiesti a rimborso direttamente a tali enti, con un conseguente aggravio amministrativo.
Proprio su questo tema sarà altresì importante che venga chiarito se il termine triennale previsto dall’art. 30 della L. 1216/1961, decorso il quale non è più possibile richiedere il rimborso, sia applicabile anche al contributo in esame.
Si ricorda, infine, che l’art. 12 comma 2-bis del DL 102/2013 ha previsto l’indeducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
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