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ECONOMIA & SOCIETÀ

Regime speciale del Fondo di garanzia prima casa fino al 31 dicembre 2029

La proroga è estesa anche alla garanzia sui mutui prima casa a favore delle famiglie numerose

/ Carmela NOVELLA

Mercoledì, 4 novembre 2026

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Il Ddl. di bilancio 2027 interviene nuovamente sulla disciplina del Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, prevedendo: una proroga, sino al 31 dicembre 2029, del termine per l’accesso ai benefici di cui all’art. 64 comma 3, primo e secondo periodo, del DL 73/2021; l’estensione, sino al 31 dicembre 2029, dell’arco temporale di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 9-13 della L. 213/2023; un incremento della dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1 comma 48 lett. c) della L. 147/2013.

Per meglio chiarire la portata delle suddette misure, pare opportuno ricostruire l’evoluzione normativa che nel corso del tempo ha interessato il Fondo di garanzia per la prima casa.
L’istituto in discorso è stato introdotto dall’art. 1 comma 48 lett. c) della L. 147/2013 quale risorsa destinata, in via ordinaria e senza limiti di tempo, alla concessione di garanzie a prima richiesta, nella misura del 50% della quota capitale, su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Nella sua configurazione iniziale, il Fondo di garanzia prima casa sul 50% del capitale aveva un ambito soggettivo di applicazione generalizzato, ma la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha stabilito che l’accesso al beneficio è consentito esclusivamente a talune categorie di soggetti precedentemente individuate come beneficiarie della garanzia in via prioritaria, ossia: giovani coppie; famiglie monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP e under 36. Il Ddl. di bilancio 2027 lascia immutato l’assetto sin qui descritto, prevedendo unicamente un incremento della dotazione del Fondo destinato alla concessione della garanzia sui mutui prima casa pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Quanto alle modifiche inerenti all’art. 64 comma 3 del DL 73/2021, si ricorda che il primo periodo della norma in discorso ha elevato la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo all’80% della quota capitale per determinate categorie di soggetti (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, under 36), alla duplice condizione che: ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; la richiesta di accesso interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.

Sul piano temporale, l’operatività del regime speciale della garanzia dello Stato sui mutui prima casa fino all’80% del capitale è stata da ultimo prorogata dalla L. 207/2024 al 31 dicembre 2027. Ora, il Ddl. di bilancio 2027 si propone di estendere l’applicabilità del beneficio alle domande di accesso alla garanzia dell’80% presentate sino al 31 dicembre 2029. Stante il richiamo del Ddl. al secondo periodo del comma 3 dell’art. 64 del DL 73/2021, la proroga al 31 dicembre 2029 riguarda anche la previsione secondo cui la garanzia all’80% opera anche quando il TEG sia superiore al TEGM, per le domande presentate sino a tale data che rispettino i requisiti soggettivi e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 comma 3 del DL 73/2021.

Occorre, infine, dare conto del regime speciale introdotto dall’art. 1 commi 9-13 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), il quale: ha riconosciuto la possibilità di accesso al Fondo di garanzia prima casa, secondo il regime ordinario del 50% della quota capitale, ai nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui, cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui; ha previsto che per le predette categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura dell’80, dell’85 e del 90% della quota capitale; ha disposto l’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio di un importo non inferiore, rispettivamente, all’8,5, al 9 e al 10% dell’importo garantito del finanziamento; ha sancito la possibilità di presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il TEG sia superiore al TEGM pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96; ha stabilito che la garanzia permane anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, purché le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Il Ddl. interviene anche su quest’ultimo fronte, disponendo il differimento dell’operatività delle prescrizioni sopra illustrate sino al 31 dicembre 2029.

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