L’obbligo contributivo del co.co.co. resta anche con i due terzi a carico del committente
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 comma 1 c.c. non si applica ai co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28325 di ieri, ha ribadito il proprio orientamento sull’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) iscritti alla Gestione separata INPS.
I giudici di legittimità hanno infatti confermato quanto già chiarito in precedenza, vale a dire che a tali lavoratori non è applicabile il predetto principio di cui all’art. 2116 comma 1 c.c. non essendo il loro rapporto previdenziale equiparabile a quello dei lavoratori subordinati (cfr. Cass. n. 11430/2021; si veda “Inapplicabile il principio di automaticità ai co.co.co.” del 1° maggio 2021).
Ai sensi del comma 1 dell’indicata norma, le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle relative istituzioni, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Il comma 2 dell’art. 2116 c.c. stabilisce, poi, che nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Con l’ordinanza di ieri si riafferma che il predetto principio di automaticità delle prestazioni previdenziali rappresenta una regola generale di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti, mentre per quanto concerne il rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale il mancato versamento dei contributi impedisce la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, quindi, la maturazione del diritto alle prestazioni, cosicché l’automatismo contributivo, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, non può applicarsi.
Con specifico riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, il comma 30 dell’art. 2 della L. 335/95 ha demandato a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per il versamento del contributo prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata. A tale disposizione è, poi, stata data attuazione con il DM 2 maggio 1996 n. 281.
La Cassazione evidenzia che gli iscritti alla Gestione separata INPS restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva; quindi, la previsione legale che pone la parte residua di due terzi a carico del committente configura un accollo ex lege, vale a dire un meccanismo giuridico in virtù del quale il legislatore prevede che un terzo si sostituisca al debitore originario, liberandolo.
L’art. 1 del DM 281/96 ha poi posto a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi. Per la Cassazione, tale ripartizione realizza una delegazione legale di pagamento diretta a semplificare la riscossione che non fa, tuttavia, venir meno, dal punto di vista sostanziale, l’obbligazione contributiva in capo al lavoratore.
Per effetto di tale delegazione di pagamento, il collaboratore viene liberato per la quota di contributo rimasta a suo carico, ma ciò non comporta un’equiparazione dei rapporti di collaborazione con quelli di lavoro subordinato, dato che si tratta di una mera semplificazione delle modalità di riscossione del contributo, rimanendo fermi i soggetti titolari del lato passivo dell’obbligazione contributiva.
Il lavoratore iscritto alla Gestione separata può comunque rinunciare all’effetto liberatorio dell’accollo ex lege della parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente dichiarando all’INPS di assumere in proprio il debito relativo proprio alla parte del contributo accollata al committente stesso, salvo poi rivalersi nei confronti di quest’ultimo per i danni o, in alternativa, di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni ex art. 2116 comma 2 c.c. ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 della L. 1338/62.
La Cassazione riafferma, dunque, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 comma 1 c.c. non si applica ai co.co.co. iscritti alla Gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della L. 335/95, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del DM 281/96 ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva.
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