L’ordinanza del 16 maggio scorso del Tribunale di Firenze – adito nel contesto di una complessa vicenda di plurimi trasferimenti di partecipazioni in una srl, in parte effettivi e in parte solo fiduciari – fornisce importanti precisazioni in materia di sequestro giudiziario di una quota di srl. Si riconosce, innanzitutto, l’ammissibilità di tale misura cautelare rispetto a un’azione costitutiva tesa a ottenere la pronuncia di una sentenza sostitutiva del contratto di trasferimento della quota (ex art. 2932 c.c.). Ciò in quanto la sua funzione è quella di garantire che il bene sequestrato non vada disperso nel tempo necessario per l’intervento di una decisione definitiva. Una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., infatti, determina il trasferimento del diritto in contestazione, ma la sua esecuzione comporta comunque la consegna del bene controverso o, nel caso di quota societaria, l’iscrizione al Registro delle imprese, in assenza della quale la sentenza non sarebbe opponibile alla società (e ai terzi). Poiché il sistema delle iscrizioni al Registro delle imprese attribuisce efficacia a quelle effettuate prioritariamente, rispetto a eventuali altre di contenuto incompatibile, è proprio la misura richiesta, a sua volta soggetta a registrazione, a scongiurare il rischio che il bene oggetto del diritto controverso possa essere nel frattempo perduto tramite atti dispositivi. Nello svolgersi della controversia, peraltro, si contestava l’ammissibilità del sequestro giudiziario ritenendosi sufficiente l’iscrizione nel Registro delle imprese della domanda giudiziale tesa a ottenere il trasferimento della proprietà della partecipazione. A supporto di tale assunto, si invocavano talune pronunce di merito. Si evidenziava, in primo luogo, come nell’inedita decisione del Tribunale di Torino del 6 dicembre 2014 fosse stato stabilito che può essere iscritta nel Registro delle imprese, con “efficacia prenotativa” degli effetti della futura sentenza, la domanda introduttiva di un giudizio instaurato per conseguire il trasferimento della proprietà di quote di srl; ragion per cui il pericolo paventato di trasferimento a un terzo, al quale gli effetti della eventuale pronuncia di annullamento non sarebbero opponibili, risulterebbe scongiurato senza necessità di ricorrere a una misura cautelare, qual è il sequestro giudiziario. Venivano richiamate anche due decisioni del Tribunale di Milano (Trib. Milano n. 3419/2018 e Trib. Milano 4 luglio 2014). In quest’ultima, in particolare, si è stabilito che, in applicazione dei principi di uguaglianza e di completezza delle iscrizioni, può essere iscritta nel Registro delle imprese la domanda introduttiva del giudizio volto a ottenere una statuizione in materia di trasferimento delle quote (accertamento del diritto alla reintestazione della quota). Ciò in virtù del disposto dell’art. 2470 comma 3 c.c. – che prevede l’anteriorità dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale criterio di preferenza tra più acquirenti in buona fede della quota – e dei profili di analogia con il sistema di pubblicità immobiliare ex art. 2643 ss. c.c., dove è consentita l’iscrizione non solo del titolo d’acquisto, ma anche della domanda giudiziale prodromica, con effetti prenotativi sull’opponibilità. Secondo il provvedimento in commento, le citate pronunce sarebbero condivisibili solo qualora il rischio che si intenda evitare dovesse essere quello che le quote contese vengano alienate a un terzo di buona fede, soggetto al quale non sarebbe opponibile una eventuale sentenza iscritta successivamente al suo acquisto, mentre lo sarebbe l’iscrizione anteriore della domanda giudiziale con effetto prenotativo della sentenza. Ma, osserva il giudice fiorentino, l’effetto di una sentenza di trasferimento di quote di partecipazione a una società può essere “azzerato” anche tramite altre modalità. Le quote in questione, infatti, potrebbero essere svuotate di un valore apprezzabile attraverso operazioni diverse dalla loro alienazione e, comunque, tali da rendere sostanzialmente inutile una vittoria in giudizio, lasciando l’acquirente che ottenesse una sentenza favorevole privo di tutela. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di un aumento di capitale che riduca la partecipazione controversa a una quota irrisoria o a una messa in liquidazione rapidamente seguita dalla cancellazione della società. Tali rischi sarebbero, invece, scongiurati da un sequestro giudiziario. misura che determina la separazione della quota controversa dalle altre e che attribuisce al custode i diritti di voto, da esercitarsi in ottica conservativa del valore della quota stessa. E allora, conclude il giudice fiorentino, anche da questo punto di vista non potrebbe sostenersi l’inammissibilità del ricorso al sequestro giudiziario. Ciò sia perché questa misura cautelare non ha, tra i suoi requisiti di ammissibilità, quel carattere residuale richiesto, invece, ai fini del ricorso all’art. 700 c.p.c., sia perché, pur ammettendo l’esistenza di due sistemi di tutela simili negli effetti, in assenza di indicazioni normative, sarebbe arbitrario ritenere inammissibile uno anziché l’altro. Il tipo di rischio paventato, peraltro, potrebbe avere un peso nella valutazione del merito della domanda cautelare, contribuendo a orientare la decisione sulla opportunità della custodia o della gestione temporanea ex art. 670 n. 1 c.p.c.
4 ottobre 2023
/ Maurizio MEOLI