La tematica delle operazioni con parti correlate è riconosciuta come uno degli argomenti maggiormente significativi del sistema di corporate governance. Essa riguarda due problematiche distinte: da un lato, le modalità con le quali gli amministratori assumono le decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate, dall’altro lato, la tecnica di rappresentazione in bilancio di tali operazioni e, più in generale, dei rapporti intrattenuti con le parti correlate. Il legislatore comunitario, con l’emanazione della direttiva 2006/46/Ce, ha, tra le altre previsioni, richiesto alle società di capitali che operano nell’ambito dell’Unione europea l’inserimento in Nota integrativa di un’informativa sulle operazioni “rilevanti” che potrebbero essere state condotte a condizioni “particolari”, in considerazione dei rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti. In ottemperanza alla menzionata direttiva 2006/46/Ce, il legislatore italiano con il DLgs. 173/2008 ha introdotto nel codice civile la disciplina delle operazioni con parti correlate, che è stata modificata da ultimo dall’art. 6 comma 9 lett. h) del DLgs. 193/2015 applicabile dal 1° gennaio 2016. In particolare l’art. 2427 comma 1 n. 22-bis c.c., nel testo vigente, sancisce che la Nota integrativa deve indicare “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato”. La predetta modifica ha soppresso, rispetto al precedente testo e rispetto all’indicazione della direttiva 2006/46/Ce, il riferimento alla rilevanza delle operazioni con parti correlate. Pertanto, nel contesto nazionale le informazioni sono dovute qualora le operazioni con parti correlate “non siano state concluse a normali condizioni di mercato”. Per normali condizioni di mercato devono intendersi non solo quelle attinenti al prezzo dell’operazione, ma anche quelle attinenti alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e di concluderla con parti correlate anziché con terzi. Le condizioni di mercato comprendono anche le modalità di svolgimento dell’operazione. È necessario, pertanto, prendere in considerazione i termini di pagamento e lo svolgimento di attività accessorie solitamente non previste. Inoltre, la Norma 3.4 dei “Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” prevede che nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione dei sindaci deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. Si rende, peraltro, opportuno ricordare cosa si intenda, con categoria definitoria, per “parte correlata”. Secondo la dottrina una persona o un’entità è correlata all’entità che redige il bilancio (di seguito “la società”) se ha il controllo o il controllo congiunto della società. È correlata anche la persona o entità che ha un’influenza notevole sulla società oppure il dirigente con responsabilità strategiche nella società stessa. In tutti questi casi l’entità controllata o controllata congiuntamente da una persona nelle condizioni di cui sopra è considerata correlata della società. Se uno dei soggetti di cui sopra esercita un’influenza significativa su un’entità o ne è dirigente con responsabilità strategiche, questa entità sarà considerata parte correlata. È inoltre entità correlata a una società quella che fa parte dello stesso gruppo, di conseguenza ogni controllante, controllata o società del gruppo è correlata alle altre. Un’entità è correlata anche se è una collegata o una joint venture della società in questione oppure se entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte. La “correlazione” si realizza anche se l’entità correlata è in joint venture di una terza che è collegata alla società. Entrano nel novero delle parti correlate i familiari stretti dei dirigenti con responsabilità strategiche o delle persone che controllano o influenzano in maniera notevole una società. Lo IAS 24 afferma che un’entità è correlata a una società, tra l’altro, se “l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata” e aggiunge che “se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio”. Il collegio sindacale deve pertanto tener conto che le “parti correlate”, proprio per la loro capacità di realizzare un controllo (di fatto o di diritto), possono trovarsi in una posizione tale da esercitare una influenza dominante sull’organo di direzione dell’impresa. Nel richiamare a questo punto diversamente l’art. 2391 c.c. va rimarcato che al collegio sindacale compete anche il dovere di acquisire conoscenza delle procedure adottate dall’organo gestorio per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate in presenza di interessi degli amministratori. Nei rapporti dei flussi informativi con il revisore legale ex art. 2409-septies c.c. deve essere considerato che il revisore legale è tenuto all’osservanza del principio di revisione ISA Italia 550 “Parti correlate”, che tratta delle responsabilità del revisore relativamente ai rapporti e alle operazioni con parti correlate nella revisione legale del bilancio. Al riguardo:
- deve essere richiamato comunque il concetto di rilevanza (in connessione al disposto dell’art. 2423 comma 4 c.c.). Non essendo stabiliti specifici criteri, si dovrà far riferimento al principio contabile OIC 11 (§§ 36-42), secondo cui – in sintesi – assumono rilevanza gli elementi che hanno un effetto significativo sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari del bilancio;
- il principio contabile OIC 12 (§§ 130-137) puntualizza la qualificazione di “parte correlata” per definire le operazioni rilevanti con parti correlate come svoltesi a “normali condizioni di mercato”. Diviene opportuno che l’organo amministrativo indichi in Nota integrativa le motivazioni che hanno indotto a porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi, e ciò attraverso una dettagliata analisi comparativa dei prezzi (tra parti correlate e terzi fornitori), dei termini e delle modalità di pagamento e di ogni elemento economico, commerciale e contrattuale idoneo a giustificare le operazioni. Infatti al § 134, sempre dell’OIC 12, viene precisato che, in caso di omessa Informativa, le operazioni, applicando una presunzione che comunque ammette prova contraria, sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato. Pertanto, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione (verifica implicita della rilevanza). Ne consegue che, pur tenendo conto del criterio di proporzionalità sancito dall’art. 2086 comma 2 c.c., la direzione aziendale ha comunque la responsabilità di identificare le parti correlate e le connesse operazioni poste in essere. Ciò implica la valutazione sulla necessità/opportunità di adottare una apposita procedura che sancisca soglie oltre le quali si possano definire le operazioni rilevanti (declinazione della rilevanza), procedura che dovrà inserirsi nel più ampio processo di allineamento dei protocolli e delle regole aziendali (specie se riferite a “Gruppi di Impresa”). La ratio della norma è da ricercarsi nel fatto che, se un’azienda viene gestita concludendo affari non a condizioni di mercato (e dunque, in certa misura, a vantaggio della controparte), è necessario che tutti gli interessati (clienti, banche, fornitori, dipendenti, erario, ecc.) siano posti in condizione di essere di ciò adeguatamente informati. In ultimo, per completezza, va ricordato come l’art. 2497-ter c.c. preveda un preciso obbligo di analitica e puntuale motivazione a carico dell’organo amministrativo quando le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento siano influenzate dalle società holding; la Relazione sulla gestione dovrà fornire, in merito, adeguate informazioni.
6 marzo 2021
/ Roberto FRASCINELLI