Anche a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, l’introduzione del processo telematico nei procedimenti civili e tributari di cassazione ha registrato recenti e significativi sviluppi. In particolare gli ultimi due protocolli d’intesa, sottoscritti, tra l’altro, da Corte di Cassazione, Procura Generale della Cassazione, Avvocatura di Stato e Consiglio Nazionale Forense, sembrano dare una svolta decisiva verso il processo telematico, in attesa che sia emesso il decreto attuativo previsto dall’art. 16-bis, comma 6 del DL 179/2012, convertito. Il primo dei due protocolli, denominato “per l’avvio del processo telematico presso la Corte di Cassazione”, che ha coinvolto anche il Ministero della Giustizia, è stato sottoscritto il 15 ottobre 2020 e ha previsto lo sviluppo del processo telematico in tre fasi: dapprima la sperimentazione, poi il deposito telematico facoltativo degli atti, infine il deposito telematico obbligatorio. La fase di sperimentazione è iniziata il 26 ottobre scorso, con lo scopo di testare l’utilizzo del programma informatico da parte delle cancellerie di sezione, che devono provvedere a caricare gli atti telematici; in base al primo protocollo, entro il 15 gennaio 2021, tutte le sezioni, ad eccezione della sesta, dovrebbero aver avuto accesso al nuovo applicativo. La sesta sezione dovrebbe quindi essere l’ultima, entro il 31 maggio 2021, a poter caricare gli atti redatti dai magistrati. In questa fase si prevede che sia l’Avvocatura dello Stato, sia il Consiglio nazionale forense individuino al loro interno un gruppo di referenti (anche per materie, per l’Avvocatura), i quali hanno l’onere di trasmettere telematicamente alle cancellerie tutti gli atti del singolo processo, a partire da ricorso e controricorso. In questa fase sperimentale resta comunque obbligatorio, per la validità degli atti del processo, il deposito cartaceo. Le successive fasi, secondo il protocollo, sono subordinate all’emanazione del decreto attuativo, che resta necessario per conferire valore legale al processo telematico in Cassazione. Sul presupposto, poi non realizzato, che il decreto attuativo fosse emesso entro il mese di dicembre 2020, il protocollo ha previsto l’avvio della seconda fase, vale a dire il deposito telematico facoltativo degli atti, per il 16 gennaio 2021. Nella seconda fase, che oggi deve intendersi posticipata, in assenza del decreto attuativo, si prevede la possibilità, per le parti, di depositare volontariamente in via telematica gli atti introduttivi del giudizio, con pieno valore legale, senza necessità, dunque, di procedere con ulteriore deposito cartaceo. Nella terza fase, che dovrebbe iniziare il 17 aprile 2021, sempre a condizione che sia emesso il decreto attuativo, si prevede il deposito telematico obbligatorio degli atti introduttivi di parte. Nel frattempo, sempre per favorire l’avvio del processo telematico, il 27 ottobre scorso Corte di Cassazione, Procura Generale della Cassazione, Avvocatura di Stato e Consiglio Nazionale Forense hanno siglato un ulteriore protocollo, denominato “per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione”. Tale protocollo stabilisce che, contestualmente all’avviso di fissazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale non partecipata, la cancelleria della Cassazione invita i difensori e l’Avvocatura dello Stato a trasmettere entro 10 giorni copia informatica, in formato pdf, degli atti del procedimento già depositati dalle parti in formato cartaceo (quindi senza valore sostitutivo del deposito cartaceo, né con effetto di rimessione in termini per eventuali decadenze processuali già intervenute). [CATENACCIO] L’invio degli atti, da parte dei difensori, ha valore di cortesia, pertanto si ritiene che non debba essere attestata la conformità all’originale: per questa ragione il protocollo specifica che l’invio implica comunque l’impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo. In caso di adesione all’invito, per le comunicazioni devono essere utilizzate le caselle PEC risultanti dai registri istituzionali e gli atti devono essere inviati sia alle cancellerie di sezione, sia alle controparti. L’oggetto del messaggio inviato a mezzo PEC deve contenere il numero del ruolo generale, la sezione e la data dell’udienza, secondo il formato che è stato approvato con lo stesso protocollo del 27 ottobre scorso (UDIENZA/ADUNANZA: GG/MM/AAAA NRG: XXXXX-AAAA). Successivamente, il 18 novembre 2020, il protocollo relativo alla digitalizzazione degli atti è stato modificato con la previsione che, secondo le stesse modalità sopra descritte, sia trasmessa alla cancelleria di sezione anche copia informatica delle memorie difensive, nonché delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Resta inteso che, nell’attuale fase di sperimentazione, che si chiuderà solo con l’emissione del decreto attuativo, è sempre obbligatorio il deposito cartaceo degli atti: solo a seguito del decreto sarà possibile avviare il processo telematico in Cassazione.
19 gennaio 2021
/ Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA