Contratti collegati all’energia elettrica con informativa più ampia
/ Luca MALFATTI e Giovanni OSSOLA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie L del 1° luglio 2025 il Regolamento (Ue) 2025/1266 della Commissione del 30 giugno 2025, che adotta alcune modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 in merito ai contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura. Le modifiche, che si applicano a partire dai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva, sono state pubblicate dallo IASB il 18 dicembre 2024 per aiutare le imprese a comunicare meglio gli effetti finanziari dei contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, spesso strutturati come accordi di compravendita di energia elettrica. Con riferimento all’IFRS 9, sono stati aggiunti i paragrafi 2.3A - 2.3B, 2.8, 6.10.1 - 6.10.2, 7.1.15, 7.2.51 - 7.2.53, B2.7 - B2.8 ed è stato modificato il paragrafo 2.6. Il paragrafo 2.3A definisce l’ambito di applicazione delle modifiche e precisa che i paragrafi 6.10.1 - 6.10.2 e B2.7 - B2.8 si applicano soltanto ai contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura e che i suddetti contratti sono quelli che espongono un’entità alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica, in quanto la fonte di produzione dipende da condizioni naturali non controllabili (ad esempio, le condizioni meteorologiche). Occorre richiamare i paragrafi 2.4 e 2.5 dell’IFRS 9, che, tuttavia, non sono stati modificati. Il paragrafo 2.4 stabilisce che il principio contabile si applica ai contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, solo se sono sottoscritti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario non secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso dell’entità (ad esempio, quest’ultima è tenuta ad acquistare il 70% della produzione di un parco eolico indipendentemente dalle sue esigenze di fornitura). Tuttavia, il paragrafo 2.5 dell’IFRS 9 precisa che i suddetti contratti possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value rilevato nell’utile o perdita d’esercizio anche se sono stati sottoscritti per l’incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità, a condizione che tale designazione avvenga alla stipula del contratto ed elimini o riduca significativamente un’incoerenza nella rilevazione contabile che risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall’ambito di applicazione del principio contabile (c.d. eccezione per l’uso proprio). In alcuni casi, l’acquirente può essere tenuto a effettuare vendite di energia elettrica inutilizzata se quella consegnata supera la sua domanda in un determinato momento (ad esempio, erogazione di energia elettrica durante i fine settimana, quando le esigenze di utilizzo sono minori); si pone, quindi, la questione se si possa affermare che tali contratti sono stati sottoscritti secondo le esigenze di acquisto o uso previste dall’entità e, a tale riguardo, il paragrafo 2.8 precisa che, per valutare se i contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura sono sottoscritti per il ricevimento dell’energia elettrica secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità, è necessario applicare i paragrafi B2.7 - B2.8, contenuti nella guida operativa che è parte integrante del principio contabile. I paragrafi 6.10.1 e 6.10.2 riguardano la contabilizzazione delle operazioni di copertura e chiariscono che, se i flussi di cassa del contratto collegato all’energia elettrica dipendente dalla natura, designato come strumento di copertura, sono subordinati al verificarsi di un’operazione programmata designata come strumento coperto, si suppone che quest’ultima sia altamente probabile. Con riferimento all’IFRS 7, invece, sono stati aggiunti i paragrafi 5B - 5D, 30 A - 30C e 44OO - 44PP. In particolare, nel caso di contratti per l’acquisto di energia elettrica dipendente da fonti naturali ai quali si applica l’eccezione per l’uso proprio, l’entità è tenuta a fornire informazioni che consentano di comprendere gli effetti che tali contratti hanno sull’importo, sulla tempistica e sull’incertezza dei suoi flussi di cassa futuri e sulla sua performance finanziaria. Inoltre, attualmente il paragrafo 23A dell’IFRS 7 richiede che l’entità fornisca, per categoria di rischio, informazioni quantitative che consentano di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l’ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi di cassa futuri dell’entità; le modifiche introdotte all’IFRS 7 richiedono all’entità di disaggregare, per i contratti per l’acquisto di energia elettrica dipendente da fonti naturali che sono stati designati come strumenti di copertura, le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 23A dell’IFRS 7.