Con il decreto del 9 maggio 2022 pubblicato ieri, il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato i coefficienti, relativi al 2022, per la determinazione della base imponibile, ai fini IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, quali capannoni, centri commerciali, impianti fotovoltaici, ecc.), non iscritti in Catasto o che, ancorché già denunciati in Catasto, siano comunque privi della rendita catastale. A norma dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019, se tali fabbricati risultano al contempo interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la relativa base imponibile ai fini IMU viene determinata prendendo a riferimento (anziché la rendita catastale, di cui sono privi) i costi storici di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l’altro, del costo del terreno e delle spese incrementative, e al lordo delle quote di ammortamento – cfr. risoluzione del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 marzo 2013 n. 6/DF), risultanti dalle scritture contabili alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto. Tali valori contabili “storici” devono poi essere “attualizzati”, per ottenere la base imponibile IMU, applicando coefficienti che vengono annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone). Per il calcolo della base imponibile IMU dei predetti fabbricati, dunque, i costi di acquisto o di costruzione devono suddividersi in ragione dell’anno di sostenimento, dovendo poi applicarsi agli stessi i relativi coefficienti. I coefficienti fissati, con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2022 sono i seguenti: anno 2022 = 1,04; anno 2021 = 1,08; anno 2020 = 1,09; anno 2019 = 1,09; anno 2018 = 1,11; anno 2017 = 1,11; anno 2016 = 1,12; anno 2015 = 1,12; anno 2014 = 1,12; anno 2013 = 1,13; anno 2012 = 1,15; anno 2011 = 1,19; anno 2010 = 1,21; anno 2009 = 1,22; anno 2008 = 1,27; anno 2007 = 1,31; anno 2006 = 1,35; anno 2005 = 1,38; anno 2004 = 1,47; anno 2003 = 1,51; anno 2002 = 1,57; anno 2001 = 1,61; anno 2000 = 1,66; anno 1999 = 1,68; anno 1998 = 1,71; anno 1997 = 1,75; anno 1996 = 1,81; anno 1995 = 1,86; anno 1994 = 1,92; anno 1993 = 1,96; anno 1992= 1,98; anno 1991 = 2,02; anno 1990 = 2,11; anno 1989 = 2,21; anno 1988 = 2,30; anno 1987 = 2,50; anno 1986 = 2,69; anno 1985 = 2,88; anno 1984 = 3,07; anno 1983 = 3,26 e anno 1982 = 3,45. L’illustrato criterio di determinazione della base imponibile trova applicazione anche per gli immobili concessi in leasing. In questo caso, il citato comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 precisa che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”. Con la richiesta di attribuzione della rendita catastale anche per i fabbricati del gruppo D devono invece trovare applicazione, in luogo dei suddetti criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati, fondati sulla rendita catastale rivalutata cui sono applicati coefficienti distinti per tipologia di immobile, a norma dell’art. 1 comma 745 della L. 160/2019. [CATENACCIO] Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano inoltre anche per la determinazione del valore delle piattaforme marine ai fini dell’IMPI (imposta immobiliare piattaforme marine), la cui base imponibile viene calcolata secondo i sopra richiamati criteri di cui all’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 (art. 38 comma 2 del DL 124/2019).
18 maggio 2022
/ Lorenzo MAGRO e Arianna ZENI