Come ogni anno, con la circolare n. 7/2021, l’INPS rende noti gli importi massimi mensili, validi per l’anno 2021, relativi ai trattamenti di integrazione salariale, agli assegni ordinario ed emergenziale erogati dai Fondi di solidarietà per il settore del credito, alle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola. In via preliminare, l’Istituto previdenziale ricorda come l’art. 3, comma 6 del DLgs. 148/2015, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, prescriva la rivalutazione dei c.d. “tetti” nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Con particolare riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, nella circolare vengono riportati gli importi massimi mensili – soggetti alla riduzione, attualmente pari al 5,84%, prevista dall’art. 26 della L. 41/86 – suddivisi secondo due soglie di reddito. In particolare, in caso di retribuzione pari o inferiore a 2.159,48 euro, l’importo lordo mensile è pari a 998,18 euro (939,89 euro al netto della predetta riduzione), mentre laddove la retribuzione superi la predetta soglia, l’importo lordo è pari a 1.199,72 euro mensili (1.129,66 euro netti). I valori dei massimali vanno poi incrementati del 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 17 della L. 549/1995, nel caso in cui i trattamenti vengano concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. In pratica, per la prima fascia reddituale, quindi fino a 2.159,48 euro mensili, l’importo lordo mensile è pari a 1.197,82 euro (1.127,87 euro al netto della riduzione del 5,84%), mentre in caso di superamento di tale soglia, l’importo sale a 1.439,66 euro (ossia 1.355,58 euro netti). Per quanto riguarda invece le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del credito non cooperativo, l’INPS rende noto che, con riferimento all’assegno ordinario, i massimali previsti su base mensile sono così differenziati: 1.186,29 euro se la retribuzione mensile lorda è inferiore a 2.184,24 euro; 1.367,35 euro se l’importo della predetta retribuzione ha un valore compreso tra 2.184,24 e 3.452,74 euro; 1.727,41 euro se l’importo della retribuzione supera i 3.452,74 euro. Invece, per l’assegno emergenziale erogato dal medesimo fondo la retribuzione di riferimento è indicata su base annua. Nel dettaglio, se la retribuzione tabellare annua lorda è inferiore a 41.829,33 euro, l’importo è pari a 2.443,35 euro (con un netto di 2.300,66 euro), per poi salire a 2.752,41 euro se l’importo annuale della retribuzione è compreso tra i 41.829,33 e 55.037,77 euro e, infine, a 3.852,34 euro in caso di superamento di quest’ultima fascia. Ancora, per quanto concerne l’assegno emergenziale garantito dal Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo, l’importo massimo mensile è pari a 2.343,44 euro (2.206,58 euro, al netto della riduzione del 5,84%) se la retribuzione tabellare annua lorda non supera i 39.543,11 euro, o pari a 3.151,99 euro qualora la retribuzione annua lorda sia compresa tra 39.543,11 e 55.152,24 euro, o, ancora, a 3.666,06 euro in caso di superamento di quest’ultima soglia. [CATENACCIO] In relazione ai massimali previsti per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’INPS comunica che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è fissata in misura pari a 1.227,55 euro, mentre l’importo massimo mensile dell’indennità, per cui non opera la riduzione del 5,84%, non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro. Con riferimento all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, l’Istituto di previdenza precisa che trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti con la circolare n. 20/2020, ossia pari a 1.199,72 euro per ciò che riguarda il massimale più alto e a 998,18 euro per quanto concerne il massimale più basso. Infine, viene anche indicata la misura dell’importo mensile dell’assegno di sussidio per attività socialmente utili (ASU), pari, per il 2021, a 595,93 euro, a cui non si applica la riduzione del 5,84%.
23 gennaio 2021
/ Elisa TOMBARI