Contrasto interno alla Cassazione sul recupero delle ritenute in via separata
Sono però violazioni collegate alla «ritenuta» e non al tributo dovuto dal sostituto
La Corte di Cassazione, recentemente (sentenza 13 febbraio 2025 n. 3697) ha ribadito che le sanzioni sul mancato versamento di ritenute fiscali devono essere contestate unitamente all’accertamento del tributo, come era anche stato sancito dalla precedente pronuncia della Cassazione del 26 novembre 2021 n. 36886.
Il tema è controverso, siccome questo stesso mese la giurisprudenza ha adottato la tesi opposta (Cass. 6 febbraio 2025 n. 3056), richiamando un pregresso orientamento (Cass. 27 ottobre 2021 n. 30398).
Sovente le sanzioni in tema di ritenute vengono infatti contestate in via separata, ma tale prassi è all’evidenza illegittima in quanto sono palesemente violazioni collegate al tributo.
La somma che il sostituto paga a titolo di ritenuta, se a titolo di acconto, è un anticipo
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41