Attestazione di veridicità dei dati aziendali funzionale al voto nel concordato
Le criticità della relazione danno luogo all’inammissibilità della procedura
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7878 di ieri, ha rimarcato come l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisca il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che fanno affidamento su quei dati ai fini del loro consenso informato, rappresentando una condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell’art. 162 comma 2 del RD 267/42.
Se nel corso della procedura emerge che questa condizione manca al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173 comma 3 del RD 267/42 l’ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass. n. 7975/2017).
In tale caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti ...
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