Limiti all’oggetto del patto di non concorrenza
Il compenso pattuito non deve essere iniquo in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione della sua capacità di guadagno
Il patto con il quale viene limitato lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.
È così che l’art. 2125 c.c. delinea il patto di non concorrenza, ossia l’accordo in forza del quale il datore di lavoro, per tutelarsi da un’eventuale concorrenza da parte di un ex dipendente, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo ...
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