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ECONOMIA & SOCIETÀ

L’assegnazione della casa familiare non prevale sulla vendita anteriore

La Suprema Corte ripercorre la giurisprudenza sull’opponibilità ai terzi dell’assegnazione al coniuge non titolare di diritti sul bene

/ Anita MAURO

Giovedì, 11 aprile 2019

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Nel caso in cui, in costanza di matrimonio, il coniuge esclusivo proprietario della casa adibita a residenza della famiglia la venda a un terzo e, poi, intervenga la separazione dei coniugi con assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, non titolare di alcun diritto reale sul bene, ma collocatario della prole minorenne, il provvedimento di assegnazione dell’immobile all’ex coniuge è opponibile al terzo acquirente solo ove si dimostri che, successivamente all’acquisto della proprietà, il terzo avesse inteso riconoscere ai coniugi, o almeno a uno di essi, un titolo di godimento, riconducibile al minimo alla figura del comodato, non essendo a tal fine sufficiente la consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di

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