Durante l’amministrazione straordinaria non si paga l’IMU
La C.T. Prov. di Lodi ha esteso all’amministrazione straordinaria le regole previste per la liquidazione coatta amministrativa
Secondo la C.T. Prov. di Lodi, sentenza 11 aprile 2019 n. 16/1/2019, in relazione agli immobili ricompresi in una procedura concorsuale di amministrazione straordinaria si devono applicare le disposizioni IMU previste per la liquidazione coatta amministrativa.
Al riguardo, si ricorda che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’art. 10 comma 6 del DLgs. 504/92, richiamato dall’art. 9 comma 7 del DLgs. 23/2011, dispone che il curatore o il commissario liquidatore debba:
- entro 90 giorni dalla data di nomina, presentare una dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale, al Comune dove sono ubicati gli immobili di compendio del fallimento (in alcuni Comuni è ammessa la possibilità di utilizzare il modello di dichiarazione ...
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