Irretroattive le soglie relative alla presunzione sui prelievi
La Cassazione sottolinea la natura sostanziale dell’art. 32 del DPR 600/73
La modifica alla disciplina intervenuta in materia di presunzioni legali derivanti dai prelevamenti bancari di cui all’art. 32 del DPR 600/73, posta in essere dall’art. 7-quater comma 1 lett. a) del DL 193/2016, non ha carattere retroattivo.
Pertanto solamente dal 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 19774, depositata ieri.
In base a quanto previsto dall’art. 32 comma 1 n. 2 del DPR 600/73, ai fini della determinazione del maggior reddito solo i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a ...
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