Ripartizione del compenso tra OCC e liquidatore incerta
L’accordo tra le parti, per la determinazione e liquidazione dei compensi, può essere non solo espresso, ma anche desumibile per «facta concludentia»
La delicata e articolata questione relativa alla determinazione del compenso nella procedura di liquidazione del patrimonio e la ripartizione dello stesso tra l’organismo di composizione della crisi o, più precisamente, tra i gestori della crisi (presupponendo una composizione collegiale, caratterizzata dalla compresenza di un gestore della crisi consulente del debitore e di un gestore della crisi attestatore) e il liquidatore nominato dal giudice (presupponendo che sia individuato nella stessa persona del gestore della crisi attestatore) è stata per la prima volta affrontata in un decreto del Tribunale di Torino del 27 maggio 2021 nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio.
Nella fattispecie, si tratta di un decreto di rigetto di un’istanza di liquidazione
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