Il prezzo valore si applica solo se la richiesta è esplicitata in atto
È un’opzione di volontà capace di incidere sulla determinazione dell’imponibile e del tributo da versare e quindi deve essere verificabile
L’agevolazione del “prezzo valore” (art. 1 comma 497 della L. 266/2005) che consente di adottare il valore catastale, come base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, per “le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze”, può trovare applicazione solo ove il beneficio sia stato richiesto con una dichiarazione recepita nell’atto di acquisto: non basta, quindi, una richiesta verbale al notaio, che non abbia poi trovato espressa formalizzazione nell’atto di vendita. Questo è il principio desumibile dalla lettura dell’ordinanza n. 19878, depositata
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