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FISCO

Concordato preventivo ostacolato dai debiti tributari definitivi

La condizione rileva quale requisito di accesso e come causa di decadenza dell’accordo con il Fisco

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Giovedì, 5 settembre 2024

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La posizione debitoria del contribuente condiziona la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, e di mantenere efficace l’accordo, tanto per i soggetti ISA quanto per i contribuenti in regime forfetario.

Secondo quanto prevedono gli artt. 10 comma 2 e 24 comma 2 del DLgs. 13/2024, infatti, è necessario che il contribuente interessato:
- non abbia debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
- oppure, se sussistenti, li abbia estinti in modo tale che il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici.

In sede di prima applicazione del nuovo istituto, quindi, i debiti tributari devono essere estinti (oppure sospesi o rateizzati) entro il prossimo 31 ottobre 2024 (ossia entro il termine per la trasmissione del modello REDDITI 2024 che contiene l’accettazione della proposta di concordato, espressa nel quadro P del modello ISA allegato, oppure nel quadro LM).

Per effetto dell’intervento del DLgs. 108/2024 è stato meglio specificato che sono rilevanti i debiti accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Il rispetto della predetta condizione va verificata “con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta” (ossia, in sede di prima applicazione, il periodo 2023). L’inciso va interpretato nel senso che i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi nel periodo d’imposta precedente all’applicazione (2023), anche se riferiti a periodi pregressi.

La Relazione illustrativa al DLgs. 13/2024, riferendosi al testo previgente della disposizione, aveva indicato che per debiti da tributi amministrati dalle Entrate si intendono quelli che emergono dalla notifica:
- di atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- di atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72.

A differenza del testo previgente dell’art. 10 comma 2 del DLgs. 13/2024, quello attuale richiede che anche i debiti tributari siano definitivamente “accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione” per cui si ritengono esclusi gli avvisi bonari conseguenti alla liquidazione automatica e/o al controllo formale della dichiarazione. Inoltre, sono esclusi i debiti per tributi locali, rilevando solo quelli per tributi amministrati dall’Agenzia.

In caso di adesione al concordato, il possesso della condizione in esame (ossia l’assenza di debiti tributari e contributivi con riferimento al 2023 o l’estinzione di quelli superiori a 5.000 euro) deve essere attestata barrando le caselle:
- del rigo P01 del modello CPB del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- del rigo LM60 della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

Come anticipato, la decadenza dal concordato preventivo si verifica se viene meno la condizione di accesso sopra indicata. La stessa, quindi, deve essere rispettata sia in fase di accesso, che in costanza di concordato.
Merita segnalare che l’art. 22 comma 1 lett d) del DLgs. 13/2024 testualmente prevede che si decade dal concordato se “vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2”, il quale, a sua volta, limita la rilevanza della posizione debitoria individuale “al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”. Sembrerebbe quindi che anche la causa di decadenza vada valutata sempre con riferimento al periodo d’imposta precedente l’adesione al concordato, restando irrilevanti i debiti che diventano definitivi durante l’efficacia del concordato.

Si ipotizzi l’adesione al concordato preventivo 2024-2025 da parte di un soggetto ISA che risulta non avere debiti tributari. Nel corso del 2025, diviene definitivo un atto impositivo riferito al periodo d’imposta 2021, con un recupero d’imposta complessivo di 10.000 euro. Se – come lascerebbe intendere il coordinamento delle norme sopra riportate – rilevano solo i debiti che risultano definitivi nel 2023, allora questo debito di 10.000 euro non ostacolerebbe il concordato 2024-2025. I debiti maturati nel 2024 e nel 2025 potrebbero precludere però l’adesione al concordato preventivo per il biennio successivo. A diverse conclusioni dovrebbe giungersi se, dopo l’adesione al concordato preventivo 2024-2025, venisse meno la rateazione (già in atto nel 2023) di un debito per cui è ancora dovuta, a titolo definitivo, la somma di 8.000 euro. In tal caso, verrebbe meno il requisito di accesso al concordato con conseguente decadenza del medesimo. Per approfondimenti si rinvia allo Speciale Eutekne.infoIl concordato preventivo biennale”.

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