Insolvenza esclusa con occasionale inadempimento
Numerosi gli indici da cui può desumersi la carenza di liquidità
L’apertura della liquidazione giudiziale richiede, ai sensi dell’art. 121 del DLgs. 14/2019, l’accertamento in capo al debitore di determinati requisiti soggettivi e oggettivi: deve sussistere, rispettivamente, la natura di imprenditore commerciale non minore (art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019) e lo stato di insolvenza.
Quale ulteriore requisito di procedibilità è richiesto che si rilevi l’esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, complessivamente non inferiore a 30.000 euro (art. 49 comma 5 del DLgs. 14/2019).
Spetta al debitore dimostrare che non ricorrano i presupposti richiesti dalla norma, sebbene ciò non escluda una valutazione anche in via officiosa da parte del Tribunale (Trib. Catania 21 marzo ...
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