Credito del gestore del Fondo di garanzia escusso con privilegio
Rileva la data di liquidazione e non quella di conclusione del contratto
Il privilegio regolato dall’art. 9 comma 5 del DLgs. 123/98, in favore dei crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche agli interventi di sostegno pubblico corrisposti in forma di concessione di garanzia (attesa la finalità pubblicistica del DLgs. 123/98 e il carattere unitario delle misure agevolative) e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia, che, a seguito di escussione, soddisfi il finanziatore.
Detto credito ha origine dal pagamento dell’istituto finanziario che aveva erogato le somme al beneficiario (e non da un’erogazione diretta in suo favore da parte dell’Amministrazione statale) e sorge per effetto del mero pagamento, non occorrendo a tal fine un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (Cass. nn. 9657/2024 e 27360/2024).
In tal senso, la giurisprudenza ha osservato come, in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio, ex art. 9 comma 5 del DLgs. 123/98, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto finanziatore, a seguito dell’inadempimento del beneficiario del finanziamento.
Tale norma, infatti, deve essere interpretata in ragione della finalità pubblica “di sostegno”, che non viene meno con la revoca del finanziamento (Cass. n. 6508/2020 e Cass. SS. UU. n. 11930/2010).
Quanto all’ordine di ripartizione dell’attivo fallimentare, l’art. 9 comma 5 del DLgs. 123/98, nel prevedere la revoca del beneficio e nel disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica e si estende anche alla fase successiva di gestione del rapporto di credito insorto con la concessione (Cass. n. 9926/2018).
In tal senso si pone, da ultimo, la Cassazione con ordinanza n. 28356 depositata il 26 ottobre 2025.
I giudici di legittimità, al riguardo, richiamano anche la posizione espressa dalla Corte di Cassazione 9 agosto 2025 n. 22962, la quale ha riconosciuto la natura privilegiata, ex art. 8-bis del DL 3/2015 conv. L. 33/2015, ai crediti restitutori del gestore del Fondo di garanzia, in ragione della loro causa riferita alle somme liquidate a titolo di perdite, purché la liquidazione sia successiva alla entrata in vigore della norma (26 marzo 2015), a prescindere se il credito garantito abbia avuto titolo in un contratto concluso in precedenza (Cass. n. 33369/2023).
L’art. 8-bis comma 3 del DL 3/2015 conv. L. 33/2015, in particolare, ha riconosciuto un privilegio generale mobiliare – postergato ai crediti per spese di giustizia e ai crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. – al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell’originario beneficiario del finanziamento, derivante dall’escussione della garanzia (diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia).
Le norme sul privilegio, d’altra parte – avendo natura sostanziale e non processuale in quanto relative alla qualità dei crediti (Cass. SS.UU. n. 5685/2015) – sono insuscettibili di applicazione quale ius superveniens.
Il privilegio che attiene al credito restitutorio del gestore del Fondo di garanzia nei confronti dell’originario debitore sorge – ex art. 8-bis comma 3 del DL 3/2015 – dalla liquidazione “a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia” e, quindi, dal pagamento dal garante al creditore garantito “in adempimento della garanzia prestata per legge” (Cass. n. 33369/2023).
Ai fini del riconoscimento del privilegio, deve ritenersi superato, invece, l’orientamento secondo cui l’art. 8-bis sarebbe norma confermativa del regime vigente, che individuava il privilegio nell’art. 9 comma 5 del DLgs. 123/98 (Cass. n. 19461/2022).
L’opposto orientamento, tuttavia, continua a trovare applicazione (Cass. nn. 9678/2025 e 5786/2025) in relazione al diverso tema della legittimità della riscossione del credito mediante ruoli, ex art. 17 del DLgs. 46/99, richiamato nell’art. 8-bis comma 3 del DL 3/2015.
Nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione della perdita e il pagamento da parte del garante pubblico al creditore garantito erano intervenuti successivamente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e in particolare dopo l’entrata in vigore del DL 3/2015.
I giudici, infine, ribadiscono come, in tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l’aggio per la riscossione e l’esecuzione esattoriale rivesta carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, della dichiarazione di fallimento del contribuente. Tale natura, invece, deve essere esclusa laddove la predetta attività abbia avuto inizio dopo il fallimento, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente restano estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (Cass. n. 11883/2020).
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