False
ACCEDI
Sabato, 24 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Il «Made in US» non basta a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci

La DG TAXUD ha aggiornato le Q&A sull’applicazione dell’art. 59-bis del regolamento Ue 2447/2015

/ Lorenzo UGOLINI

Sabato, 24 ottobre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ieri l’Agenzia delle Dogane ha segnalato l’ultima versione aggiornata del documento di domande e risposte elaborato dalla DG TAXUD il 16 luglio scorso in merito all’applicazione dell’art. 59-bis del regolamento Ue 2447/2015 (Re).

Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2026, stabilisce che la prova dell’origine non preferenziale deve comprendere anche elementi idonei a dimostrare alternativamente che le merci:
- sono state trasportate direttamente dal Paese di origine all’Unione; o
- sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il transito attraverso altri Paesi; o
- se immagazzinate o frazionate in tali Paesi, non hanno subito modifiche diverse da quelle necessarie a mantenerle in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione destinata ad assicurarne la conformità a requisiti specifici.

L’art. 59-bis del Re si innesta nell’ambito del Reg. Ue 1461/2026, il quale, con riferimento a determinati prodotti originari degli Stati Uniti, prevede l’esenzione dai dazi applicabili e disciplina la prova dell’origine statunitense delle merci (art. 6 del Reg. Ue 1461/2026).

Al riguardo, le Q&A aggiornate specificano che la nuova disposizione non introduce alcuna prova standardizzata dell’origine, continuando ad applicarsi il principio della libera prova. Non sono stati, infatti, introdotti specifici e ulteriori certificati o dichiarazioni attinenti l’origine non preferenziale.

Le dichiarazioni di terzi, come il “made in US”, dichiarazioni su fattura o altre fome di autocertificazione, nonché certificati di origine, non sono di per sé soli sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci. L’importatore (dichiarante) dell’Ue deve fornire ulteriori prove pertinenti all’origine non preferenziale, attestanti le lavorazioni sostanziali effettuate negli Stati Uniti. Inoltre, è necessario provare il trasporto diretto dagli Usa all’Unione europea.
Per questo motivo, la Commissione europea consiglia di chiedere agli esportatori statunitensi le rispettive prove (polizza di carico, lettera di vettura aerea, contratti di vendita e trasporto, packing list, etc.).

Nelle Q&A, inoltre, è stato specificato che, al fine di dimostrare l’origine non preferenziale statunitense, non può essere utilizzato il certificato di origine previsto dall’art. 57 del Re e dall’all. 22-14 del Re, essendo questo riferito soltanto ai prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziale.

La Commissione europea ha altresì chiarito se i certificati sanitari e fitosanitari possano essere considerati come prova di origine allo scopo di dimostrare l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti.
Al riguardo, le Q&A precisano che tali documenti non sono destinati a certificare l’origine non preferenziale dei beni, non essendo questo il loro scopo. Al più possono servire come prova a sostegno, ma non come prove di origine autonome.
Alla medesima conclusione si deve giungere per quanto riguarda le dichiarazioni relative alla coltivazione, non essendo atti aventi lo scopo di certificare la non preferenzialità.

Tuttavia, tali documenti possono fornire informazioni sul luogo in cui i prodotti sono stati coltivati e raccolti e potrebbero costituire parte degli elementi probatori di supporto, unitamente a ulteriori dati e informazioni.
Infine, è stato chiesto, con specifico riferimento al trattamento tariffario previsto per i veicoli nuovi o usati originari dagli Stati Uniti, se il vehicle identification number (VIN) potesse essere presentato come prova esclusiva dell’origine.

La Commissione europea ha, però, precisato che le informazioni ricavabili dal numero VIN non sono determinate sulla base delle regole di origine non preferenziale e, pertanto il numero di identificazione del veicolo non può rappresentare una prova di per sé sola sufficiente dell’origine. Il VIN, al massimo, può costituire un elemento probatorio di supporto, ma occorre che sia accompagnato da ulteriori documenti.

TORNA SU