Il potenziale utilizzatore di fatture false può concorrere nell’emissione
La Cassazione, nella sentenza n. 39551/2022, ha precisato che il potenziale utilizzatore di fatture false (condotta eventualmente punita dall’art. 2 del DLgs. 74/2000) può concorrere con l’emittente delle stesse (condotta punita dall’art. 8 del DLgs. 74/2000) ove sussistano i presupposti richiesti dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 110 c.p.
La deroga prevista dall’art. 9 del DLgs. 74/2000, infatti, ha lo scopo di evitare di sottoporre per due volte a sanzione penale lo stesso soggetto per lo stesso fatto; ciò in quanto l’emissione trova la sua naturale conseguenza nell’utilizzazione, mentre l’utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell’emissione. In tale situazione, pertanto, nella quale nessuna delle due condotte è fine a sé stessa, la norma intende scongiurare la sostanziale violazione del divieto di bis in idem, che si avrebbe qualora l’emissione integrasse anche il concorso nella utilizzazione e l’utilizzazione integrasse anche il concorso nella emissione.
Ove, invece, il potenziale destinatario non utilizzi le fatture, la situazione si presenta diversa, perché, in assenza di un pericolo di violazione del divieto di bis in idem, la regola derogatoria non opera. Ciò in quanto, in questo caso, al destinatario che non ha utilizzato le fatture false non può essere imputato il reato di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 e la medesima condotta non è, pertanto, oggetto di una doppia contestazione.
Diversamente, d’altro canto, il risultato cui si perverrebbe sarebbe irrazionale, dando luogo a una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione alla condotta di emissione della documentazione fittizia per il solo fatto di non avere, poi, utilizzato quella stessa documentazione.
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