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Niente rimborso IVA in assenza della condizione di reciprocità

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 febbraio 2023

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In materia di rimborsi IVA a favore dei soggetti non residenti stabiliti in Stati extra Ue, la condizione di reciprocità prevista dall’art. 38-ter del DPR 633/72 costituisce un presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al rimborso. In mancanza di tale condizione, dunque, la società estera non può attivare l’ordinaria procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis del DPR 633/72 avvalendosi del proprio rappresentante fiscale.
Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3908 depositata ieri, 9 febbraio 2023.

Il caso esaminato riguarda una società canadese che aveva chiesto a rimborso l’IVA assolta in Italia con riguardo ad autovetture noleggiate da imprese italiane per metterle a disposizione dei propri clienti canadesi.

I giudici hanno rilevato che non sussiste la condizione di reciprocità di cui all’art. 38-ter del DPR 633/72. Tale situazione non consente all’operatore canadese di attivare la procedura ordinaria di rimborso IVA di cui all’art. 38-bis del DPR 633/72 tramite il proprio rappresentante fiscale; infatti, anche l’operatività di questa procedura richiede il rispetto della predetta condizione.

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