Esclusa l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di succhi a base di purea di frutta
Con le risposte a interpello n. 312 e n. 313, pubblicate ieri 8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di succhi a base di purea di frutta.
In particolare, i succhi prodotti dalla società istante presentano, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
- sono composti da più frutti, senza l’impiego di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria o di altri concentrati ricostituiti;
- si presentano sotto forma di un liquido torbido, di colore arancio e giallo arancio.
La società ritiene che i succhi prodotti siano da ricomprendere nella generica voce “Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 e, di conseguenza, che alla relativa cessione si applichi l’aliquota del 10%.
L’Agenzia delle Entrate rammenta, preliminarmente, che per l’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni dei beni indicati nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è necessario il preliminare accertamento tecnico da parte dell’Agenzia delle Dogane (circ. 14 giugno 2010 n. 32).
Pertanto, sulla base del parere tecnico fornito dall’Agenzia delle Dogane, i prodotti oggetto delle istanze sono da classificare alla voce doganale NC 2009 90 “Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionali di zuccheri e di altri dolcificanti”.
Tale categoria merceologica è diversa da voce doganale NC 2008 della Tariffa doganale vigente, corrispondente a quella indicata dal n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 e, di conseguenza, le cessioni dei succhi prodotti dalle società istanti non possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10%.
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