Astensione obbligatoria solo in caso di impossibilità di adeguata verifica
Le considerazioni del Tribunale di Milano riconducono a un perimetro ben definito gli obblighi in capo ai destinatari della normativa antiriciclaggio
Con una sentenza dello scorso 22 maggio, il Tribunale di Milano, nell’occuparsi dei rapporti tra una banca e una società cooperativa in liquidazione, poi fallita, affronta alcuni profili interessanti in materia di antiriciclaggio.
Come si evince dalle motivazioni della decisione in commento, nel corso della propria attività la società aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con la banca, sul quale, dal gennaio 2016 al gennaio 2017, erano stati trattati assegni bancari, tutti “all’ordine di me stesso”, incassati presso l’agenzia di Bergamo dell’istituto di credito, per un importo complessivo di 421.250 euro. L’emissione di tali assegni si era tradotta in “una palese elusione delle norme limitative al prelievo contante, trattandosi di prelievi
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