Assoggettabili al bollo le garanzie che assistono i prestiti obbligazionari
A tal fine, è necessario che le garanzie siano qualificabili come «privilegi» in base alla normativa comunitaria
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza resa nella causa C-685/23, pubblicata ieri, ha affermato che gli artt. 5 paragrafo 2 lett. b) e 6 paragrafo 1 lett. d) della Direttiva (Ce) 12 febbraio 2008 n. 7, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, non ostano a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti correnti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti nonché sotto forma di cessione di crediti, ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario emesso da una società di capitali, purché tali garanzie, anche se fanno parte di un siffatto prestito obbligazionario, siano qualificabili quali privilegi, ai sensi
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41