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NOTIZIE IN BREVE

Ritenute sui premi corrisposti nell’ambito di manifestazioni sportive

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 luglio 2025

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Il trattamento dei premi percepiti dai lavoratori sportivi è oggetto della consulenza giuridica n. 9/2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate recepisce la precedente n. 956-69/2024.
Con specifico riguardo ai premi corrisposti direttamente dalla FISE – Federazione italiana sport equestri (che ha presentato l’istanza), in occasione di manifestazioni sportive ippiche, trova applicazione la previsione di cui all’art. 5 del DL 417/91 e del richiamato art. 28 comma 2 del DPR 600/73, per cui è applicata la ritenuta nella misura del 4%; la ritenuta è a titolo d’acconto con riguardo a percipienti che esercitano attività d’impresa e a titolo d’imposta per tutti gli altri soggetti.

I premi corrisposti da ASD e SSD iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e affiliate o aggregate alla Federazione sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 20% ai sensi dell’art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021, a condizione che siano corrisposti ad atleti e tecnici tesserati, in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

Tuttavia, se i premi riconosciuti dalla Federazione o da ASD e SSD iscritte nel RASD e affiliate o aggregate alla Federazione sono erogati ad atleti e tecnici nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo ai sensi del DLgs. 36/2021, e percepiti in dipendenza dei relativi contratti, gli stessi sono assoggettati a imposizione secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono (lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa). In tale ipotesi, non si applica la particolare disciplina dell’art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021.

Infine, i premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti, diversi da ASD e SSD, nell’ambito della propria attività commerciale, sono assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali di cui al DPR 600/73.

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