Il trasferimento all’estero della società di persone si decide all’unanimità
Per deliberare la trasformazione transfrontaliera occorrono le maggioranze previste per la modifica dello statuto
Il Comitato triveneto dei notai, negli orientamenti recentemente pubblicati, si è occupato anche del tema del trasferimento della sede sociale all’estero e, quindi, della trasformazione transfrontaliera o internazionale (si veda “Legittime le riserve di dividendi” di oggi).
Infatti, ai sensi dell’art. 2510-bis c.c., il trasferimento della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione, in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
Con riguardo a tale operazione, nelle citate massime i notai del Triveneto si sono occupati:
- delle maggioranze necessarie per assumere la relativa decisione nelle diverse tipologie di società (cfr. la massima E.C.5);
- dei controlli che il notaio è tenuto ad effettuare, ...