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Giovedì, 23 gennaio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Il trasferimento all’estero della società di persone si decide all’unanimità

Per deliberare la trasformazione transfrontaliera occorrono le maggioranze previste per la modifica dello statuto

/ Monica VALINOTTI

Martedì, 10 dicembre 2024

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Il Comitato triveneto dei notai, negli orientamenti recentemente pubblicati, si è occupato anche del tema del trasferimento della sede sociale all’estero e, quindi, della trasformazione transfrontaliera o internazionale (si veda “Legittime le riserve di dividendi” di oggi).

Infatti, ai sensi dell’art. 2510-bis c.c., il trasferimento della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione, in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
Con riguardo a tale operazione, nelle citate massime i notai del Triveneto si sono occupati:
- delle maggioranze necessarie per assumere la relativa decisione nelle diverse tipologie di società (cfr. la massima E.C.5);
- dei controlli che il notaio è tenuto ad effettuare, ...

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